Analisi ambientale e valutazione del rischio
Analisi ambientale e valutazione del rischio
Eco Metal offre un servizio di analisi ambientali dei materiali sospetti per la verifica della presenza e quantitativo di amianto, o per la determinazione del grado di friabilità e classificazione del rifiuto. Per questo abbiamo stabilito una convenzione con un laboratorio certificato e accreditato.
- Per la ricerca di fibre di amianto nell’aria effettuiamo monitoraggi ambientali con analisi in MOCF e SEM.
- Per il censimento amianto obbligatorio offriamo il servizio di predisposizione delle relazioni di valutazione del rischio con specifici algoritmi e la compilazione dei modelli NA/1 richiesti dalle amministrazioni comunali.
- Se richiestoci possiamo anche assumere incarichi di “responsabile amianto” ovvero la figura necessaria obbligatoria ai sensi del DM. 06/09/94; questo grazie alla presenza nel nostro organico di tecnici in possesso delle competenze e abilitazioni necessarie.
Ricordiamo che la produzione e lavorazione dell’amianto è fuori legge in Italia dal 1992, ma non la vendita. La legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all’estrazione e la lavorazione dell’asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all’amianto. All’art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un’esposizione al minerale nocivo.
In particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell’esposizione (comma 6); per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma 7); per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni (comma 8). In seguito alla normativa indicata, nel 1995 venne stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l’INAIL per l’accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l’INAIL procedeva all’accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite professionisti interni inquadrati nella CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione); sulla base degli accertamenti di esposizione e dei curricula professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati agli stessi gli attestati dell’eventuale periodo di avvenuta esposizione all’amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell’art. 47 della legge n. 326 del 2003, che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%, e stabilito che il beneficio è utile solo ai fini della misura della pensione e non più, quindi, anche per la maturazione del diritto. Prima degli anni ottanta, tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, e nel settore marittimo il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio; inoltre, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi.
In assenza di un parere rilasciato dai professionisti INAIL, il singolo lavoratore può però incontrare serie difficoltà nel documentare in sede amministrativa la propria esposizione all’amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso ad un accertamento giudiziale.
Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all’INAIL per il rilascio dell’attestato è stata sottoposta ad un termine di decadenza di 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, scaduto inutilmente il quale l’azione giudiziaria non è più proponibile.
– P.IVA 13236430156
– Iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali Cat. 4,5,8,10A e 10B
– Iscrizione SOA CAT. OG 12


